É scaduto il periodo di tolleranza elargito dall’Agenzia delle Entrate in merito all’adeguamento alla fatturazione elettronica da parte dei possessori di Partita IVA.
Dal 1° luglio 2019 entreranno in vigore i seguenti obblighi:
– le fatture elettroniche emesse dovranno necessariamente contenere la data di effettuazione delle prestazioni dei servizi;
– le fatture elettroniche dovranno necessariamente essere inviate allo SDI entro 12 giorni (aumentati rispetto ai precedenti dieci, con il Decreto Crescita) dalla data di emissione. Non sarà più quindi permesso attendere la scadenza della liquidazione IVA periodica come era era stato durante il periodo di transizione;
– i possessori di partita IVA che si troveranno ad inviare le fatture elettroniche in ritardo saranno soggetti a sanzione.
L’Agenzia delle Entrate non ha ancora apportato le modifiche tecniche al tracciato delle fatture elettroniche relative alla data di effettuazione delle operazioni ma ha fornito tramite la circolare n. 14/E del 17 giugno 2019 alcune indicazioni:
La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In considerazione del fatto che per una fattura elettronica veicolata attraverso lo SdI, quest’ultimo ne attesta inequivocabilmente e trasversalmente (all’emittente, al ricevente e all’Amministrazione finanziaria) la data (e l’orario) di avvenuta “trasmissione”, è possibile assumere che la data riportata nel campo “Data” della 16sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione. Ciò significa che, anche se l’operatore decidesse di “emettere” la fattura elettronica via SdI non entro le ore 24 del giorno dell’operazione (caso tipico della fattura immediata) bensì in uno dei successivi 10 giorni previsti dal novellato articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto IVA, la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione e i 10 giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.
Vi consigliamo di consultare il vostro commercialista per una più opportuna analisi della vostra casistica.