Libertà di informazione e diritto all’oblio, un primo punto di equilibrio?

Libertà di informazione e diritto all’oblio, un primo punto di equilibrio?

Sul problematico rapporto tra la libertà di informazione e il diritto all’oblio si è recentemente pronunciato il Garante della Privacy con il provvedimento n. 116 del 25 marzo 2021.

La vicenda prende il via da un’istanza dell’Interessato che chiede che venga rimosso un articolo che lo riguarda in prima persona, contenuto in estratto nell’archivio online di un quotidiano.

L’articolo attiene ad una vicenda giudiziaria in cui l’Interessato è imputato per appropriazione indebita aggravata, nel frattempo dichiarata estinta per prescrizione dalla Corte di Cassazione.

La vicenda è risalente nel tempo, ha perso il fascino dell’attualità e sono passati più di vent’anni. Queste le argomentazioni dell’Interessato.

Il Garante rigetta l’istanza.

Il diritto all’oblio, e dunque il diritto alla cancellazione dei dati quando questi consentano l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti, trova un limite di applicazione quando il trattamento dei dati sia necessario per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione nonché ai fini di archiviazione nel pubblico interesse”

Nello specifico, il Garante ha ritenuto legittima la finalità di archiviazione di interesse storico-documentaristico dell’articolo sulla base delle misure di bilanciamento adottate dall’editore del quotidiano online.

Quest’ultimo, infatti, addirittura ancor prima del reclamo dell’Interessato, aveva provveduto ad adottare misure tecniche di deindicizzazione volte a rendere inaccessibile l’articolo dai motori di ricerca “generalisti” esterni al sito web del quotidiano.

Oltre a ciò, aveva reso disponibile solo un breve estratto dell’originario articolo e solamente agli abbonati al quotidiano on-line.

Infine, il Garante ha poi affermato la sussistenza del diritto dell’Interessato, in linea di principio, alla contestualizzazione della notizia ed all’aggiornamento/integrazione della notizia stessa mediante il link ad altre informazioni successivamente pubblicate concernenti l’evoluzione della vicenda e, se del caso, la situazione attuale dell’Interessato.

Nella vicenda in esame, il Garante ha ritenuto che anche queste condizioni fossero sussistenti: la contestualizzazione era assicurata dalla data di pubblicazione dell’articolo e dalla stessa collocazione nell’archivio mentre, in punto di aggiornamento/integrazione, l’Interessato non aveva fornito documentazione rilevante sugli sviluppi della vicenda e quindi l’Autorità non aveva potuto fare altro che non ritenere configurati i presupposti per l’adozione di provvedimento alcuno in merito alla richiesta di aggiornamento della notizia formulata dall’Interessato.

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